Storia della Polizia - Parte seconda

La legge istitutiva la colloca alle dipendenze del Ministero dell’Interno(all’epoca Affari Interni), il primo articolo ne elenca i compiti, “[…] vegliare e provvedere preventivamente all’ordine e all’osservanza delle leggi nell’interesse sì pubblico che privato”. Al vertice della nuova Istituzione, preposto alla sua direzione, pone un Ispettore Generale; nella Divisione Amministrativa (gruppo di più province) colloca l’Intendente Generale(predecessore del Prefetto), in ciascuna Provincia l’Intendente; nel Mandamento(circoscrizione amministrativa intermedia fra la Provincia e il Comune) il Delegato, nei comuni il Sindaco quando non presenti gli organi che precedono o in casi di massima urgenza. Nelle città di Torino e Genova sotto all’Intendente Generale pone il Questore, coadiuvato dagli Assessori. Entrambi erano nominati dal Re e dovevano essere laureati in legge, nei compiti esecutivi erano a loro volta assistiti dagli Apparitori di Pubblica Sicurezza.

L’apparitore, al tempo dei Romani, era colui che tra i Littori, la guardia d’onore e sicurezza che nelle uscite pubbliche e durante le cerimonie scortava gli alti magistrati e gli ufficiali superiori, era il più vicino al personaggio scortato: sostanzialmente era l’uomo di fiducia addetto alla tutela della sua persona. Successivamente la denominazione di apparitore fu comune a tutti i Littori. Con il passare del tempo assunse anche un’altra funzione cioè quella di controllo della giusta composizione del tribunale, oltre a ciò l’apparitore aveva l’obbligo di assistere al giudizio. Si rintraccia molto tempo dopo nel diritto processuale ecclesiastico come esecutore delle ordinanze del giudice, notificatore di citazioni ed atti legali, esecutore di sequestri, espropri e arresti. In sostanza svolgeva quelle che sono oggi le funzioni sia di ufficiale giudiziario che di agente di polizia.

Gli Apparitori erano nominati dagli Intendenti, non formavano un corpo vero e proprio, erano soltanto persone giurate addette agli Uffici di P.S. con l’incarico speciale di sorvegliare e riferire tutto ciò che poteva tornare utile all’Amministrazione di P.S.. Non partecipavano ai servizi di ordine pubblico e, in caso di reato flagrante, potevano procedere all’arresto chiedendo ausilio alla forza pubblica: erano delatori, agenti segreti in esclusivo rapporto con gli ufficiali di P.S. (i funzionari), per i quali raccoglievano informazioni ed effettuavano indagini riservate. Non portando l’uniforme si confondevano con la popolazione e avevano libero accesso ovunque,  eseguivano il cosiddetto “lavoro sporco”; ciò che ai carabinieri avrebbe danneggiato il prestigio e la dignità della divisa. Per farsi identificare gli Apparitori esibivano una medaglia di riconoscimento con incisala scritta “Pubblica Sicurezza”. L’articolo 3 della legge in esame, stabilisce che gli Apparitori potevano anche coadiuvare i Delegati destinati nelle città capoluogo di provincia. Le attribuzioni di Assessori e Delegati consistevano, oltre che nelle incombenze in materia di polizia giudiziaria, affidate loro dal Codice di Procedura Penale, nel tutelare costantemente l'ordine pubblico, nell'assicurare il libero esercizio dei diritti dei cittadini, la vigilanza sanitaria e l'incolumità pubblica, nel comporre i privati dissidi, nell'assistenza alle persone che per ragioni di età, di salute o di calamità avessero bisogno di protezione, nel segnalare i bisogni delle classi meno facoltose e le cause del malcontento. Quanto ai pubblici esercizi, la concessione delle licenze era demandata alle autorità municipali, riservando all'autorità di P.S.il solo dovere di vigilanza. Assessori e Delegati operavano in borghese e per farsi riconoscere portavano, dissimulata sotto gli abiti, una fascia tricolore a tracolla (armacollo) o stretta in vita.